Sentenza-choc a Montecchio Maggiore: "Il Comune cessi la condotta discriminatoria verso gli immigrati"
Il tribunale di Vicenza ha "congelato" la delibera del 2009 sui parametri degli alloggi del Comune di Montecchio Maggiore (Vicenza). «Viene ordinato al Comune di cessare la condotta discriminatoria - spiega l'avvocato Enrico Varali, commentando la sentenza pubblicata martedì e firmata dal giudice Francesco Lamagna - rappresentata dalla delibera, dagli atti successivi e dai controlli effettuati sui ricorrenti». Di fatto la normativa comunale del municipio castellano, guidato da Milena Cecchetto (Lega Nord), interessa soprattutto residenti extracomunitari: il caso è stato in questi due anni al centro di forti proteste da parte di associazioni di immigrati e sindacati Cgil, Cisl e Uil, e il 27 febbraio 2010 era stato all'origine di un singolare “sciopero della spesa” a Montecchio da parte dei lavoratori stranieri.La delibera sugli alloggi contestata è la numero 233 del luglio 2009, e i testi seguenti sullo stesso argomento. L'ordinanza tabilisce criteri più restrittivi riguardo alle dimensioni in metri quadri delle abitazioni anche rispetto alla normativa nazionale (circolare del ministro dell'Interno Roberto Maroni numero 7170 del 2009). La delibera è stata impugnata dai sindacati e da una decina di residenti extracomunitari in quanto impedirebbe il rinnovo del permesso di soggiorno ad extracomunitari già regolarmente residenti a Montecchio, persone che (secondo i ricorrenti) precedentemente non avevano avuto problemi ad ottenere dal Comune l'idoneità di alloggio. «Il tribunale ha accolto il ricorso» spiega Varali. Di fatto la sentenza, secondo il legale, sarebbe applicabile anche a tutte le situazioni analoghe presenti e future determinate negli uffici comunali di Montecchio dalla delibera in oggetto. Che non viene cancellata, «il tribunale ordinario non lo può fare, non è il Tar», ma resa d'ora in avanti inefficace. Il Comune - che potrà presentare ricorso in secondo grado impugnando la sentenza - viene condannato a pagare le spese processuali e un risarcimento di 500 euro «comprensivo del danno morale». Nella sentenza si legge che, con riferimento alla delibera 233 e alla successiva 347 (incentrata sullo stesso argomento), viene ordinato «alla parte resistente la cessazione della condotta produttiva degli effetti discriminatori e la rimozione dei suoi effetti, con divieto di porre in essere atti e comportamenti analoghi anche per il futuro».
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